Gli articoli 13 e 15 del DPCM 17 dicembre 2021, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del d.l. n. 172/2021, prevedono che nel caso in cui il lavoratore consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando l’apposita applicazione ovvero mediante le modalità automatizzate, nel rispetto del principio di minimizzazinoe.
Tutti i soggetti preposti alla verificadelle certificazioni verdi devono essere appositamente autorizzati ed istruiti dal titolare del trattamento in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica limitata al possesso delle certificazioni verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa vigente.