Lo scorso 12 luglio, a seguito di numerose richieste di chiarimento, l’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha pubblicato nota interpretativa del D. Lgs. 8 novembre 2021 n.198, recante attuazione della direttiva (UE) 633/2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare, chiarendo il collegamento tra la definizione di “accordo quadro”, di cui all’art.2 c.1 lett.a), e quella di “contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del medesimo provvedimento normativo.
Più specificamente, l’ICQRF ha chiarito che la natura periodica del contratto non dipende dalla forma che il contratto assume ma dalle modalità con cui la prestazione contrattuale è eseguita. La prestazione è periodica se tra le singole consegne del bene intercorre un lasso di tempo. Nei contratti periodici, peraltro, la periodicità si pone come elemento essenziale del contratto, sì che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre. Tale aspetto è essenziale, tra l’altro, per stabilire tra le parti modalità di pagamento rispettose dei limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a).
Come noto, il D. Lgs. n. 198/2021 ha sancito il superamento dell’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n 27, e delle norme ad esso collegate, arricchendo l’elenco delle pratiche commerciali vietate nelle transazioni commerciali tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari. Le disposizioni previste dal decreto si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari da parte di soggetti che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti; sono invece esclusi i contratti con i consumatori. Il decreto prevede all’articolo 3 disposizioni in materia di contratti di cessione, includendo come elementi essenziali la forma scritta e la durata minima di un anno, salvo eccezioni. Il contratto deve essere stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti e deve includere clausole per definire la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, nonché le modalità di consegna e di pagamento.
Inoltre, lo scorso 20 maggio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione con modificazioni del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina, che all’art. 19 ter , intitolato “Disposizioni per il sostegno al settore dell’agroalimentare”, prevede essenzialmente due fondamentali novità:
- integra la definizione di “prodotti agricoli e alimentari deperibili” dell’art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 198/2021 includendovi i prodotti a base di carne e
- aggiunge all’art. 4 del D. Lgs. 198/2021 il comma 5 bis avente ad oggetto l’estensione della disciplina dei termini di pagamento dei corrispettivi per la cessione dei prodotti agricoli e alimentari deperibili anche a una serie di prodotti espressamente indicati aventi una shelf-life compresa tra i 30 e i 60 giorni.
Nonostante le integrazioni apportate dal legislatore con la L. 51/2021 e la nota interpretativa pubblicata lo scorso 12 luglio, il D. Lgs. 198/2021 presenta ancora numerosi punti aperti e dubbi interpretativi che le aziende si trovano quotidianamente ad affrontare.
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