Una recentissima pronuncia del Tribunale di Rimini (leggi) conferma per l’Imprenditore agricolo, in quanto soggetto non fallibile, la possibilità di ricorrere allo strumento negoziale di risoluzione della crisi ex art. 182-bis legge fallimentare o in alternativa all’accordo di composizione della crisi previsto dall’art. 10 Legge n. 3/2012.
La progressiva dilatazione della nozione di imprenditore agricolo ha finito per attenuare fortemente il confine tra le categorie dell’imprenditore agricolo e dell’imprenditore commerciale tanto che la giurisprudenza prevalente distingue le due figure attraverso elementi di natura qualitativa piuttosto che quantitativa. Indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa agricola la stessa ha la possibilità di accedere all’accordo di composizione della crisi, come espressamente previsto dall’art. 7 c.2-bis della Legge 3/2012, in quanto la legge non menziona tra i requisiti di ammissibilità l’essere soggetto alle cd procedure concorsuali maggiori.
Secondo il Tribunale di Rimini, l‘alternatività delle due procedure (quella maggiore e quella minore) per l’imprenditore agricolo trova conferma anche nella relazione parlamentare di accompagnamento all’art.18 del DL 179/2012 che ha introdotto il c.2-bis qui esaminato.