Prendendo spunto da un quesito relativo alla tutela assicurativa del personale sanitario che rifiuta di sottoporsi alla profilassi vaccinale, l’INAIL ha fornito indicazioni di carattere generale sull’inquadramento della tutela del lavoratore che ha contratto contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro per il caso in cui rifiuti di sottoporsi a profilassi vaccinale. In estrema sintesi le indicazioni dell’INAIL sono le seguenti:
- l’INAIL riconosce che non sussiste alcun obbligo di vaccinazione per i lavoratori, nemmeno se il contagio da SARS-COV-2 fa parte del rischio connesso all’attività lavorativa come nel caso degli operatori sanitari. Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi a profilassi vaccinale e poi contrae la malattia, mantiene il diritto alla tutela assicurativa dell’INAIL qualora sia dimostrato che l’ambiente di lavoro ne ha determinato il contagio.
- il datore di lavoro non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui un lavoratore contragga la malattia dopo aver rifiutato il vaccino anti Covid. In tale evenienza l’INAIL, pur essendo tenuto alla tutela assicurativa del lavoratore, non potrà esercitare il diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro.
Le istruzioni operative INAIL sono disponibili al seguente link (visualizza)