È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 9 agosto 2021 (SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29) il Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d’Italia e della Unità di informazione finanziaria per l’Italia. La nuova disciplina, riordina, aggiorna e semplifica la normativa sull’attività procedimentale della Banca.
Il Regolamento è applicabile ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore mentre per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento continueranno ad essere applicate le disposizioni dei regolamenti della Banca d’Italia adottati con provvedimento del 25 giugno 2008 e con provvedimento del 22 giugno 2010.
Il Regolamento individua i procedimenti e le fasi procedimentali, il termine di conclusione, la fonte normativa, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali e l’eventuale conferimento, da parte del Direttorio, della delega per l’adozione del provvedimento.
I procedimenti interessati riguardano le funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria (Elenco n. 1a); le procedure comuni alla banca d’Italia e alla Banca centrale europea (Elenco n. 1b); i procedimenti relativi alla funzione di gestione delle crisi e risoluzione (Elenco n. 2); i procedimenti relativi alla funzione di supervisione sui mercati e sui sistemi di pagamento (Elenco n. 3); i procedimenti relativi alle funzioni di circolazione monetaria, segnalazioni statistiche, trasparenza bancaria (Elenco n. 4); i procedimenti relativi alle attività di carattere strumentale (Elenco n. 6); i procedimenti relativi alle funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Elenco n. 7). Per i procedimenti relativi alle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e gestione delle crisi e di supervisione sui mercati sono inoltre specificati i destinatari dei procedimenti e delle fasi procedimentali.
Il Regolamento dedica specifiche previsioni ai procedimenti relativi alle funzioni istituzionali e, in particolare, all’integrazione nell’SSM e nell’SRM.
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