Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole allo schema di DPCM che introduce modalità semplificate di verifica del Green Pass per il personale scolastico, modalità alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, comunque utilizzabile.
In particolare, in base al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”. In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, potranno limitarsi a verificare quotidianamente il possesso del Green Pass del personale scolastico in servizio, prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione -Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC.
Il personale incaricato raccoglierà solamente i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste per il mancato rispetto degli obblighi sul Green Pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).
I titolari del trattamento dovranno perciò impartire istruzioni ai soggetti incaricati dei controlli affinché accedano ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza in modo selettivo. Gli esiti delle verifiche non saranno conservati ma i log degli accessi ai sistemi informativi da parte degli incaricati dovranno essere conservati per dodici mesi. Inoltre, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà essere aggiornata, tenendo conto degli specifici rischi connessi al trattamento di dati personali in esame, effettuato su larga scala e concernente dati relativi alla salute di interessati vulnerabili (lavoratori dipendenti), e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo (artt. 35 e 88 del Regolamento);
Il parere Garante Privacy parere n. 306-2021
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