L’art. 2086 c.c., co.2 del codice civile, in vigore dal 16.3.2019, prevede che “l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
L’intenzione del legislatore pare essere quella di affrontare il tema degli adeguati assetti con l’adozione di un approccio di stampo aziendalistico: l’adeguatezza dell’assetto organizzativo si misura anche per la sua idoneità a rilevare la crisi e per la tempestività delle iniziative l’imprenditore può assumere per farvi fronte.
L’obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili riguarda tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva e richiede loro di rafforzare i modelli organizzativi aziendali sotto vari profili. Il modello organizzativo dell’impresa, costituito dall’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative è finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare le minacce legate sia ai rischi finanziari sia ai rischi non finanziari propri dell’impresa. Il modello organizzativo, attraverso il sistema di controllo interno presidia:
– obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
– obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali;
– obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati;
– obiettivi di conformità, volti ad assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Il modello organizzativo contempla anche il piano industriale, quale espressione del sistema di pianificazione strategica, che deve garantire la rappresentazione delle modalità con le quali l’imprenditore intende gestire i rischi aziendali, ovvero l’insieme degli effetti associati ad eventi futuri incerti che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. I rischi aziendali non sono limitati ai rischi finanziari: dalla conformità normativa alle condotte inappropriate dei collaboratori, dalla sicurezza tecnologica agli errori operativi i rischi non finanziari hanno un impatto sull’impresa che può essere persino più grave dei più noti rischi finanziari.
Attraverso l’implementazione di un adeguato modello organizzativo l’imprenditore presidia i rischi, raccogliere ed organizza in modo coerente e sistematico quell’insieme di informazioni che gli consentono, tra l’altro, di rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi per superarla attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.
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